Art. 1.
(Soggetti assicurati).

      1. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - Fondo pensioni per gli sportivi professionisti è estesa agli sportivi definiti ai sensi del comma 2.
      2. Sono definiti sportivi gli atleti, gli allenatori, gli istruttori, gli insegnanti, i maestri e i tecnici, i direttori sportivi, i direttori tecnici, i direttori tecnico-sportivi, i preparatori atletici, i medici sportivi e i medici sociali, i massaggiatori che esercitano l'attività sportiva, tecnica e didattica, anche in modo non esclusivo, a fronte di un compenso in qualsiasi forma corrisposto, e che non hanno conseguito, nell'ambito delle discipline regolamentate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la qualificazione di sportivi professionisti dalle competenti Federazioni sportive nazionali.